IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
19 gennaio  1999  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di
emergenza per la citta' di Roma e provincia in ordine alla situazione
di  crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e
speciali pericolosi;
  Visti  i  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  in  data  15 dicembre 2000 ed in data 14 gennaio 2002 con i
quali  e'  stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della
citta'  di  Roma  e  provincia,  in  ordine  alla situazione di crisi
socio-ambientale  nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
24 maggio  2002 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2002,   lo   stato  d'emergenza  nel  territorio  delle  province  di
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi
socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e
speciali pericolosi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 gennaio  2003 con il quale e' stato prorogato lo stato d'emergenza
nel  territorio  delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
in  ordine  alla  situazione  di crisi socio-economico-ambientale nel
settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile del 23 giugno 1999, n. 2992,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152
del 1° luglio 1999, recante «Immediati interventi per fronteggiare la
situazione  di  crisi  socio-ambientale  e  di  protezione civile nel
settore  dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della citta' di
Roma e provincia» che all'art. 2, comma 1, lettera i), prevede che il
commissario  delegato identifichi, in ciascun sub ambito provinciale,
il  numero  e  la  localizzazione  degli  impianti  per  la  messa in
sicurezza, per la demolizione, per il recupero dei materiali e per la
rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della protezione civile del 28 febbraio 2001, n. 3109,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54
del 6 marzo 2001, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la
situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel  settore dello
smaltimento  dei  rifiuti  nel  territorio  della  citta'  di  Roma e
provincia»,  nonche'  la  successiva  ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  dell'8  novembre  2002,  n.  3249,  recante
«Ulteriori  disposizioni  per fronteggiare l'emergenza nel territorio
della  citta'  di  Roma e provincia, nonche' interventi urgenti nelle
province  di  Frosinone,  Latina,  Rieti  e  Viterbo  in  ordine alla
situazione   di  crisi  socio-economico-ambientale  nel  settore  dei
rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
  Ritenuto  che  per  l'espletamento di tale attivita' il commissario
delegato  debba provvedere sulla base dell'art. 11 dell'ordinanza del
Ministro  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile   del   23 giugno   1999,  n.  2992,  utilizzando  le  risorse
finanziarie iscritte nel bilancio regionale, nonche' quelle di cui al
Piano triennale tutela ambiente 1994-1996;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
marzo  2002,  recante  la  dichiarazione  di  «grande  evento» per il
semestre  di  Presidenza  italiana  della  Unione europea, nonche' il
successivo provvedimento del 30 agosto 2002, recante modificazioni ed
integrazioni  concernenti  la dichiarazione di «grande evento» per il
semestre  di  Presidenza  italiana  della Unione europea adottata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 luglio  2004, con il quale e' stata prorogata, fino al 31 dicembre
2004,  la dichiarazione di «grande evento» del semestre di Presidenza
italiana dell'Unione europea;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283
del  18 aprile  2003,  che individua, come sede per lo svolgimento di
importanti  incontri e manifestazioni a livello europeo, la struttura
militare  denominata  Comando unita' mobili specializzate Carabinieri
«Palidoro»  e,  stante  la  necessita'  di liberare immediatamente il
territorio  adiacente  al  complesso  militare in cui insistevano sei
centri  di  autodemolizione  e  rottamazione  la cui presenza avrebbe
comportato  l'insorgenza  di  gravi  situazioni  di  rischio,  si  e'
ritenuto  necessario stralciare dalle competenze del presidente della
regione  Lazio,  in  materia di delocalizzazione di tutti i centri di
autodemolizione e rottamazione, quelle inerenti ai sei centri siti in
via di Tor di Quinto;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3313 del 12 settembre 2003 e n. 3375 del 10 settembre 2004;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2004,  lo  stato  d'emergenza  nel  territorio della regione Lazio in
ordine   alla  situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel
settore  dei  rifiuti  urbani,  speciali  e  speciali  pericolosi  ad
esclusione di quelli finalizzati alla delocalizzazione definitiva dei
centri  di  autodemolizione  e  rottamazione  di cui all'ordinanza n.
3283/2003 gia' attribuiti al Comandante provinciale dei Carabinieri -
commissario delegato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 dicembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2005,  lo stato d'emergenza nel territorio della regione
Lazio  in  ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale
nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
  Vista la nota del presidente della regione Lazio del 14 aprile 2005
nella  quale  il  presidente  della regione Lazio ha rappresentato la
disponibilita'  ad  erogare l'importo di cui alla nota dipartimentale
del   28 febbraio   2005,   n.   DPC/CG/11198,   necessario   per  il
completamento delle procedure relative a trasferimento dei sei centri
attualmente  siti  in via dell'Acqua Acetosa presso l'area di Osteria
Nuova;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 maggio  2005  con  il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile
2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio
dei  comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma,
e  dei  comuni  di  Paliano,  Anagni,  Ferentino,  Sgurgola, Morolo e
Supino,  della  provincia di Frosinone, interessato da una gravissima
situazione   di   inquinamento   ambientale   che   ha   causato   la
contaminazione dei prodotti agricoli, nonche' la presenza di sostanze
organo-clorurate  nel  latte  prodotto  dagli  allevatori titolari di
talune aziende zootecniche;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
giugno  2005,  n.  3441,  recante «Primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del
fiume  Sacco  tra  le  province  di  Roma  e Frosinone in ordine alla
situazione   di   crisi   socio-economico-ambientale»,   nonche'   la
successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
luglio 2005, n. 3447, recante «Ulteriori interventi urgenti diretti a
fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del
fiume  Sacco  tra  le  province  di  Roma  e Frosinone in ordine alla
situazione di crisi socio-economico-ambientale».
  Vista  la  nota  del  19 luglio  2005  con  la quale il commissario
delegato ritiene indispensabile affidare la delocalizzazione di tutti
i  centri  di  autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio
del  comune  di  Roma  al  soggetto  attuatore  avvocato  dello Stato
Pierluigi  Di  Palma, integrando il proprio ambito di intervento gia'
conferito  sulla  base del decreto del Presidente della regione Lazio
del  28  giugno  2005,  n.  1, per l'emergenza ambientale in atto nel
territorio del bacino del fiume Sacco;
  Considerata   l'urgenza   di  provvedere,  in  via  prioritaria  in
relazione   alle  risorse  disponibili,  alla  conclusione  dell'iter
procedurale  inerente alla definitiva delocalizzazione dei sei centri
precedentemente  siti in via di Tor di Quinto in localita' di Osteria
Nuova;
  D'intesa  con  la  regione Lazio sulla base della nota del 4 agosto
2005;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  soggetto  attuatore,  designato  con la nota del presidente
della  regione  Lazio  in  data  19 luglio 2005, anche in deroga alle
eventuali   disposizioni   normative  che  disciplinano,  nell'ambito
dell'amministrazione  di  appartenenza, il conferimento di incarichi,
provvede  alla  definizione  di  un  programma di delocalizzazione di
tutti  i  centri  di  autodemolizione  e  rottamazione  presenti  nel
territorio  del  comune  di  Roma. Il soggetto attuatore provvede, in
particolare, in via prioritaria ed urgente:
    a  realizzare tutte le iniziative volte alla delocalizzazione dei
sei  centri di autodemolizione e rottamazione attualmente siti in via
dell'Acqua   Acetosa,   anche   attraverso   ulteriori   espropri   o
costituzioni di servitu' se indispensabili per il perseguimento degli
obiettivi di cui alla presente ordinanza;
    ad  avviare  le  iniziative  finalizzate alla realizzazione delle
necessarie  opere  di  urbanizzazione  presso l'area di Osteria Nuova
occorrenti  per  consentire  la realizzazione dei necessari impianti,
con oneri a carico dei soggetti interessati;
    a  ripristinare,  ove ritenuto necessario, lo stato dei luoghi in
via  dell'Acqua  Acetosa  anche  attraverso  la  programmazione delle
attivita' di bonifica dei siti;
    al  trasferimento degli impianti siti nell'area di via dell'Acqua
Acetosa presso il sito definitivo.
  2.  Il  soggetto  attuatore,  si  avvale,  per  l'adempimento delle
proprie  funzioni, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, di un
consulente     avente     specifica     competenza     in     materia
giuridico-ambientale   designato  dal  medesimo  soggetto  attuatore,
nonche'  del  necessario  supporto  logistico  e strumentale da parte
dalla regione Lazio.
  3.  Per  garantire  la  necessaria  assistenza  e collaborazione al
soggetto   attuatore   nello   svolgimento  delle  attivita'  di  cui
all'ordinanze citate in premessa, e' istituita una apposita struttura
di  missione, composta complessivamente da cinque unita' di personale
cui conferire compiti di carattere tecnico-amministrativo e contabile
messe  a  disposizione  dalla  regione Lazio in posizione di distacco
ovvero,  messe  a  disposizione,  in  relazione  alle  disponibilita'
finanziarie,   in   posizione   di   comando   o   fuori   ruolo   da
amministrazioni,  da  enti  pubblici,  da  societa' a totale capitale
pubblico  e, fino ad un massimo di tre unita', estranee alla pubblica
amministrazione,  assunte con contratto a tempo determinato di durata
semestrale  rinnovabile per tutta la durata dello stato di emergenza,
anche  in  deroga  agli  articoli  35 e 36 del decreto legislativo n.
165/2001.
  4.  L'utilizzazione  dei  dipendenti pubblici e' disposta in deroga
alle  procedure  di  comando,  di  distacco  e di autorizzazione e si
svolge  anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di
mobilita'.  L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei
termini  perentori  previsti  dall'art.  17,  comma  14,  della legge
15 maggio 1997, n. 127.
  5.  Al  consulente  di  cui  al  comma 2 e' corrisposto un compenso
mensile  pari  al 30% lordo del trattamento economico in godimento e,
qualora  non  dipendenti pubblici, il commissario delegato determina,
con  proprio  provvedimento, i relativi compensi, tenendo conto della
professionalita'   richiesta   e   della  specificita'  dell'incarico
conferito.
  6.  In  favore  del  personale  di cui al comma 3 e' autorizzata la
corresponsione  di  compensi per prestazioni di lavoro straordinario,
nel limite massimo di settanta ore mensili pro-capite.
  7.  Il  soggetto  attuatore  puo' avvalersi, altresi', di personale
avente   specifiche   professionalita',   appartenente   a  pubbliche
amministrazioni,   per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  carattere
straordinario,  nel  limite  massimo di due unita'. In favore di tale
personale   viene  corrisposta  un'indennita'  nella  misura  pari  a
settanta ore di prestazioni straordinarie mensili pro-capite.
  8.  Al  soggetto  attuatore,  che  estende  il  proprio  ambito  di
intervento rispetto all'incarico di cui all'ordinanza 10 giugno 2005,
n.  3441,  non  e' corrisposto ulteriore compenso per tutta la durata
dell'incarico  di  cui  alla  predetta  ordinanza. Successivamente il
commissario  delegato - presidente della regione Lazio determina, con
proprio  provvedimento,  l'indennita'  da  corrispondere  al predetto
soggetto attuatore.